Pierluigi Liberatoscioli

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

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Revisione legale

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La revisione legale dei conti è un procedimento finalizzato ad accertare la conformità dei Bilanci di esercizio alle normative di riferimento, rappresentando lo strumento operativo che consente al Revisore di esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio.

 

Le attività di verifica si sviluppano attraverso varie fasi, le quali hanno lo scopo di accertare l’affidabilità dei dati che risultano dalla contabilità aziendale, in quanto gli stessi costituiscono la base per redazione del bilancio, e di verificare la ragionevolezza e l’attendibilità degli elementi oggetto di stima che concorrono alla formazione del bilancio d’esercizio.

 

Si parla quindi di Certificazione di un bilancio cioè nell’espressione di un giudizio professionale, raggiunto in seguito ad una revisione legale dei conti svolta secondo i principi di revisione statuiti, sulla attendibilità del bilancio stesso che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico d’esercizio di una impresa.

La Certificazione è l’atto conclusivo di questo processo e si riassume in un atto formale che attesta, mediante un parere, l’attendibilità del bilancio, giudicata sulla base dei principi contabili e di revisione.

 

Normativa

 

Le norme che disciplinano la Revisione Legale:

• Legge 1936 del 1939

• D.P.R. 136/75, articolo 1

• D.Lgs 58 del 1998 (T.U.F.) articoli da 155 a 165 bis

• Art. 2409 bis e 2409 ter (ora abrogato)

• D.lgs 39 del 2010

 

In particolare, l’art. 2409 del Codice Civile affidava la funzione di controllo contabile al Collegio Sindacale che, oltre a controllare l’amministrazione della società, a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, era tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Con il D.Lgs. 39/2010, si è avuta una evoluzione della normativa, prevedendo uno spostamento di competenze in materia di controllo contabile dal Collegio Sindacale al Revisore Legale.

L’unica eccezione contemplata dalla normativa introdotta con il D.Lgs. 39/2010 è quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato: in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia anche la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale purché costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.

 

Il Revisore Legale deve essere iscritto nel registro istituito presso il MEF, e deve possedere numerose competenze, sia disciplinari che tecniche, tra le quali di contabilità, diritto commerciale, revisione aziendale, diritto tributario, principi di economia, diritto del lavoro, nonché conoscenza sui sistemi informativi e nuove tecnologie digitali.

Il Revisore Legale è vincolato all’osservazione di rigide regole ed al rispetto di determinati principi che lo accompagnano nell’espletamento della propria attività e nel raggiungimento del risultato finale di revisione, ovvero, accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia nel suo complesso attendibile.

 

I principi a cui è ancorato l’operato del Revisore Legale sono:

 

indipendenza

integrità

obiettività

competenza e diligenza

riservatezza

professionalità

rispetto principi tecnici

 

solo il rigoroso rispetto dei suddetti principi contribuirà all’alta qualità e alla massima affidabilità della Revisione Legale dei Conti.

 

I professionisti che svolgono l’attività di Revisione Legale, oltre ad essere tenuti alla Formazione Professionale Continua (“FPC”), devono, sempre in base al predetto D.Lgs. 39/2010, sottostare ad un periodico controllo (ogni sei anni) sulla qualità del lavoro svolto; (in caso di EIP il controllo è ogni tre anni).

 

La procedura di Revisione è disciplinata dall’art. 14 del D.lgs. 39/2010 il quale prevede che il Revisore ha il compito di stilare una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.

A tal proposito è opportuno precisare che con l’entrata in vigore della predetta normativa, la relazione finale non è più una “relazione di certificazione”, come in passato, in quanto non certifica più i dati di bilancio, ma di fatto afferma, come già detto, nel caso sia positivo, che il bilancio assoggettato a revisione non è viziato da errori significativi.

 

Il predetto documento, ha la funzione di tutelare sia le parti interne che quelle esterne all’azienda. Infatti, la funzione principale è quella di garantire la trasparenza del mercato. Alla luce di tutto ciò si può affermare che l’attività del Revisore Legale è un’attività che ha la stessa tutela di un’attività pubblica, proprio in virtù della rilevanza pubblicistica del ruolo che lo stesso svolge nell’ambito dell’andamento del mercato, e quindi della circolazione dell’informazioni societarie.

 

Standard professionali

 

Introduzione ai principi di revisione:

 

• I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire come base del giudizio una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi;

• Ragionevole sicurezza per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso;

• No sicurezza assoluta: stime, campionamento, completezza informazioni;

• Principi di revisione nazionali (ISA ITALIA);

• Principi di revisione internazionali (ISA);

 

Inoltre, i principi di revisione statuiscono:

- Le norme etico-professionali del revisore indipendente;

- Le norme tecniche di svolgimento della revisione in base alle quali il revisore può esercitare il proprio giudizio professionale;

- Le norme di stesura della relazione di revisione. 

 

Nell’espressione di un giudizio professionale raggiunto in seguito a una revisione contabile svolta secondo i principi di revisione, il revisore si esprime sull’attendibilità con cui il bilancio presenta la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell’azienda in base a prestabiliti principi contabili. 

 

A partire dal 2002 la commissione paritetica tra dottori commercialisti e ragionieri, in collaborazione con CONSOB e Assirevi, ha iniziato un opera di aggiornamento delle regole del controllo contabile in linea con i principi internazionali:

 

• La numerazione progressiva attribuita ai principi di revisione Italiani è la stessa di quella degli International Standard on Auditing (ISA);

• Principi emanati (predisposti) da CONSOB sono vincolanti per società soggette a TUF;

• 23 dicembre 2014 adottati ISA Italia emanati dal CNDCEC;

• Delibera CONSOB 19113 del 4 febbraio 2015 abroga le precedenti comunicazioni e raccomandazioni.

 

Gli ISA ITALIA, emanati dal CNDEC (Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), sono la traduzione in italiano, con poche modifiche, dei principi di revisione internazionali (International Standard Accounting – ISA pre-clarified): essi mantengono la stessa numerazione degli Isa e regolano i vari aspetti e le fasi della revisione.

 

La pubblicazione della determina del ragioniere dello Stato del 23 dicembre 2014, con la quale sono stati adottati gli ISA ITALIA da applicare dal 2015, non prevede differenze di applicazione dei principi basate sulle dimensioni dell’entità soggetta a revisione.

Il D.Lgs. 39/2010 dispone che la revisione legale deve essere svolta con i principi di revisione internazionali (Isa)adottati dalla Commissione europea. Fino a quando tali principi di revisione non saranno adottati dalla Commissione europea (attualmente non è ancora in vigore la procedura di omologazione degli International Standard on Auditing pubblicati dallo IAASB) continueranno a essere adottati i principi di revisione ISA ITALIA.

 

Principi di revisione internazionali 

 

L’IFAC (International Federation of Accountants) emette i principi di revisione internazionali.

I principi di revisione sono compito dello IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board): altri comitati si occupano di norme etiche, di istruzione e del settore pubblico. 

Lo IAASB ha l’obiettivo di:

• Operare nel pubblico interesse attraverso la statuizione, indipendente e sotto la propria autorità, di principi di alta qualità per la revisione, il controllo di qualità, la revisione sommaria, altre attività di «assurance», servizi correlati, e

• Facilitare la convergenza dei principi nazionali e internazionali.

 

L’art. 11 del D.Lgs. 39/2010 che ha implementato l’ottava direttiva (2006/43/CE) stabilisce che la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing) adottati dalla Commissione europea con la procedura di endorsement. Attualmente la procedura non è ancora attiva e pertanto i principi di revisione  nazionali pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ISA ITALIA) continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione internazionali. Si ricorda che il 23 dicembre 2014 è stata pubblicata la determina del ragioniere generale dello stato con la quale sono stati adottati i nuovi principi di revisione nazionali ISA Italia da applicare a partire dal 2015.

 

 

 

Per maggiori dettagli o approfondimenti operativi si veda la sezione metodologie, strumenti e best practices nell'Area riservata:

 

 

 

 

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